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Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI): come funziona e quando conviene formarci

18-09-2026 08:50

GIR

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Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI): come funziona e quando conviene formarci

Come funziona, quando conviene davvero formarlo e quando invece è solo un modo elegante di litigare con qualcuno

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"Da soli non ce la facciamo, mettiamoci insieme": il momento in cui inizia il problema

La scena è quasi sempre la stessa. Esce un bando interessante, l'imprenditore lo legge, fa due conti e arriva alla conclusione più naturale del mondo: da soli i requisiti non ci sono, l'importo è troppo alto, manca una categoria di qualificazione, oppure semplicemente non si ha la struttura per coprire tutte le prestazioni richieste. A quel punto parte la telefonata a un collega, un concorrente di sempre, un'azienda amica del settore, e la frase magica: "senti, perché non ci mettiamo insieme e la facciamo in RTI?". Sedici minuti dopo l'entusiasmo è alle stelle, ci si stringe la mano al telefono, e nessuno dei due ha ancora affrontato le uniche domande che contano davvero: chi fa il mandatario, chi esegue cosa, in che percentuale, chi risponde se l'altro sbaglia, e cosa succede se uno dei due, durante l'esecuzione, decide che non gli va più bene.

Il raggruppamento temporaneo di imprese è uno degli strumenti più potenti a disposizione di una PMI italiana per accedere a commesse pubbliche che, individualmente, resterebbero irraggiungibili. Ed è anche, allo stesso tempo, uno dei più fraintesi: viene spesso trattato come un semplice accordo tra gentiluomini per sommare i propri numeri, quando in realtà è un istituto giuridico preciso, disciplinato dall'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023, che genera una responsabilità solidale piena verso la stazione appaltante e che, se costruito male, può trasformare un'opportunità di crescita nel peggior contenzioso della vita aziendale di entrambi i partecipanti. Questo articolo serve a capire quando conviene davvero formarlo, come si costruisce correttamente e quali errori evitare prima ancora di alzare il telefono.

 

In breve: l'RTI non crea una nuova società, non ha personalità giuridica autonoma ed è un modulo organizzativo temporaneo, limitato a quella specifica gara. Ma genera una responsabilità solidale piena: tutti gli operatori riuniti rispondono in solido verso la stazione appaltante per l'intera prestazione, non solo per la propria quota. Chi entra in un RTI pensando di rischiare solo il proprio 30% ha già capito male la cosa più importante.

 

Cos'è davvero un RTI (e cosa non è)

Il raggruppamento temporaneo di imprese è definito dal Codice come l'insieme di operatori economici, costituiti o costituendi, che prima della presentazione dell'offerta conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi — qualificato come mandatario — il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il legislatore richiede questo vincolo contrattuale del mandato collettivo proprio per assicurare alla controparte pubblica l'unicità dell'offerta e del centro di imputazione dei relativi interessi e responsabilità: nell'ottica del rapporto con l'amministrazione, il raggruppamento costituisce un operatore economico unitario.

È fondamentale, però, capire cosa l'RTI non è. Non è una società, non è un consorzio stabile, non è una fusione: la disciplina pubblicistica non si inserisce nel rapporto interno tra i componenti del raggruppamento, che conservano ciascuno la propria autonomia. Il rapporto di mandato, specifica esplicitamente il Codice, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In pratica: ognuno resta padrone a casa propria, continua a fatturare, a pagare le proprie tasse e i propri dipendenti, ma verso la stazione appaltante si presenta come un soggetto unico, con una voce sola — quella del mandatario.

 

Costituito o costituendo: la differenza che conta in sede di gara

Una distinzione operativa importante riguarda il momento della costituzione formale del raggruppamento. Il Codice consente la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in RTI: in questo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, e deve contenere l'impegno esplicito che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare già in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per una PMI questo è un vantaggio pratico non da poco: non serve sostenere i costi notarili della costituzione formale del raggruppamento prima di sapere se la gara è stata vinta. Attenzione però, perché la dichiarazione di impegno alla costituzione ha natura negoziale ed è considerata elemento essenziale della volontà contrattuale della mandante a conferire mandato e della mandataria ad accettarlo: la sua assenza è un vizio che, pur potendo essere sanato tramite soccorso istruttorio come abbiamo visto parlando del DGUE in un altro nostro approfondimento, comporta comunque ritardi e rischi del tutto evitabili.

 

Orizzontale o verticale: due modi diversi di dividersi il lavoro

Non tutti i raggruppamenti sono uguali, e capire in quale tipologia ci si sta muovendo determina tutto il resto: chi deve avere quali requisiti, chi esegue cosa, come si distribuiscono le quote.

 

AspettoRTI orizzontaleRTI verticale
Logica di fondoGli operatori eseguono il medesimo tipo di prestazione, dividendosela per quoteIl mandatario esegue la prestazione principale, i mandanti quelle secondarie
Quando si usaQuando manca la capacità dimensionale: si somma la stessa competenza per coprire un importo maggioreQuando mancano competenze diverse: ciascuno porta una specializzazione distinta
Esempio tipicoDue imprese di pulizie che si dividono i plessi di un appalto troppo grande per ciascunaUn'impresa di servizi principali affiancata da una specializzata in una prestazione secondaria richiesta dal bando
RequisitiCiascuno deve possedere i requisiti in proporzione alla quota che eseguiràCiascuno deve qualificarsi per la specifica prestazione che assume
Chi definisce cosa è principaleNon applicabileLa stazione appaltante, che indica nel bando la prestazione principale e quelle secondarie

 

 

Il Nuovo Codice ha in parte superato la rigida distinzione formale che caratterizzava il regime precedente, ma la logica sostanziale resta intatta e, soprattutto, resta decisiva per capire chi deve dimostrare cosa. Un elemento da tenere sempre presente: nelle procedure di servizi e forniture, è la stazione appaltante a indicare nel bando quale sia la prestazione principale e quali quelle secondarie, e questa indicazione vincola la costruzione del raggruppamento verticale. Non si tratta quindi di una scelta libera delle imprese: si legge il bando e ci si adegua.

 

Chi fa il mandatario? Una libertà che il vecchio Codice non concedeva

Qui c'è una delle novità più rilevanti e meno conosciute del Nuovo Codice, e vale la pena spenderci qualche riga perché cambia concretamente le possibilità strategiche di una PMI. In passato vigeva l'obbligo secondo cui la mandataria dovesse essere l'impresa in possesso dei requisiti maggioritari, o comunque quella incaricata di eseguire la quota principale dell'appalto. Il D.Lgs. 36/2023, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Caruter (causa C-642/20), ha definitivamente eliminato questo vincolo, introducendo un'ampia libertà organizzativa nella scelta della mandataria.

La conseguenza pratica è interessante: oggi il ruolo di mandatario può essere assunto anche da un'impresa che non detiene la quota maggioritaria, sulla base di valutazioni organizzative, relazionali o di esperienza gestionale. Per una PMI strutturata ma di dimensioni contenute, che magari ha una forte capacità di coordinamento e una consolidata esperienza nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione, questa è un'opportunità concreta di assumere la regia di un raggruppamento anche affiancandosi a operatori più grandi. Attenzione però a non sottovalutare il peso di questa scelta: al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto.

 

Un dettaglio che molte PMI scoprono troppo tardi, e sempre nel momento peggiore: la legittimazione a stare in giudizio nei confronti della stazione appaltante spetta in via esclusiva alla mandataria capogruppo. Un decreto ingiuntivo ottenuto dalla sola impresa mandante, per intenderci, è nullo. Se siete la mandante e avete un problema di pagamento con l'amministrazione, non potete agire per conto vostro: dovete passare dalla mandataria, con tutto ciò che questo comporta se nel frattempo i rapporti si sono deteriorati.

 

La responsabilità solidale: il punto che nessuno legge e che decide tutto

Se c'è una cosa che va compresa fino in fondo prima di firmare qualunque impegno alla costituzione di un raggruppamento, è il regime di responsabilità. L'articolo 68, comma 9, del Nuovo Codice ha introdotto una regola chiara e assoluta, eliminando la frammentazione che caratterizzava la disciplina precedente: tutti gli operatori economici riuniti nel raggruppamento rispondono sempre in solido nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Tradotto in linguaggio comprensibile: se la vostra mandante esegue male il suo 20% di prestazione, la stazione appaltante può rivalersi integralmente su di voi per l'intero danno. Se un vostro partner non paga i propri fornitori impegnati sulla commessa, il problema diventa anche vostro. La responsabilità solidale non conosce le percentuali del vostro accordo interno: quelle regolano i rapporti tra voi, non quelli con l'amministrazione. Potrete certamente rivalervi in un secondo momento sul partner inadempiente, ma nel frattempo avrete risposto voi, con il vostro patrimonio aziendale, davanti alla stazione appaltante.

 

Le tre domande da porsi su un potenziale partner di RTI, prima ancora di parlare di quote

• Se questa impresa fallisse a metà esecuzione, la mia azienda sarebbe in grado di assorbire la sua quota di lavoro e di rischio senza andare in crisi di liquidità?

• Ho verificato concretamente la sua solidità: bilanci, DURC, contenziosi in corso, esperienze precedenti su commesse analoghe — oppure mi sto fidando di una stretta di mano e di una buona reputazione sentita dire in giro?

• Se domani dovessimo litigare pesantemente, esiste un accordo scritto sufficientemente dettagliato da regolare i nostri rapporti interni, o ci troveremmo a discutere di tutto da capo con gli avvocati?

 

Nella nostra esperienza di affiancamento alle PMI nelle gare pubbliche, la stragrande maggioranza dei problemi che emergono in fase di esecuzione di un RTI non nasce da una divergenza tecnica: nasce dal fatto che nessuno, in fase di costituzione, si era preso il tempo di scrivere con precisione chi faceva cosa, con quali standard, con quali tempi, e cosa sarebbe successo in caso di inadempimento. La responsabilità solidale rende questo tipo di superficialità particolarmente costosa.

 

Quote di partecipazione ed esecuzione: il terreno più insidioso

Un aspetto tecnico ma assolutamente cruciale riguarda la specificazione delle quote. In sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle. Non è un adempimento formale: la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all'interno del raggruppamento è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta.

La ragione di questo rigore è chiara e vale la pena comprenderla, perché aiuta a capire come muoversi: la norma serve a evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire realmente le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le regole di ammissione previste dal bando. In altre parole, l'RTI deve essere uno strumento di aggregazione reale di capacità, non un espediente per far entrare in gara chi non avrebbe i titoli per starci.

 

La corrispondenza tra qualificazione, partecipazione ed esecuzione

Il principio generale è che i requisiti di qualificazione devono essere adeguati rispetto alla quota che ciascun operatore assume. Il tema è tecnicamente complesso e si articola diversamente tra appalti di lavori — dove il sistema di qualificazione SOA impone corrispondenze piuttosto rigide — e appalti di servizi e forniture, dove la corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione è in larga parte rimessa a quanto stabilito dalla lex specialis di gara, cioè dal disciplinare della singola procedura.

Questa è precisamente la ragione per cui non esiste una risposta valida in astratto alla domanda "quanto deve avere la mandataria?": la risposta si trova leggendo il disciplinare di quella specifica gara, e verificando quali quote minime la stazione appaltante abbia eventualmente prescritto. Il Codice, infatti, rimette all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l'eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del raggruppamento, a ulteriore garanzia di serietà e affidabilità tecnica e imprenditoriale.

 

La possibilità di raggruppare imprese con qualificazioni diverse

Un'opportunità poco conosciuta e potenzialmente molto utile per le PMI: il Codice consente ai concorrenti che già possiedono i requisiti necessari di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori, e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati. È uno strumento che permette, entro limiti precisi, di coinvolgere realtà più piccole o diversamente specializzate in un raggruppamento già solido di suo.

Un punto fermo che vale per tutti, senza eccezioni: tutti i partecipanti al raggruppamento devono possedere i requisiti generali previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice. Non esiste alcuna possibilità di "coprire" con i requisiti della mandataria la carenza di requisiti generali di un partner. Se una delle imprese ha una causa di esclusione, quella causa contamina l'intera partecipazione.

 

Cosa succede se qualcosa va storto: modifiche, recesso, sostituzioni

Uno dei timori più concreti di una PMI che valuta un RTI riguarda cosa accada se, in corso di gara o di esecuzione, uno dei partner venga meno — per perdita di requisiti, per crisi aziendale, o semplicemente perché cambia idea. La disciplina esiste, ed è più flessibile di quanto molti credano, ma ha confini precisi che vanno conosciuti.

 

Il recesso: oggi più libero di ieri

L'articolo 68, comma 17, ammette il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire. C'è una novità significativa rispetto al Codice precedente: il recesso non deve più essere giustificato da esigenze organizzative del raggruppamento, ma può avere qualsiasi motivazione. Resta però un limite sostanziale e invalicabile, ribadito con costanza dalla giurisprudenza: il recesso non può essere utilizzato per eludere una carenza di requisiti preesistente. Se una mandante era priva ab origine dei requisiti speciali richiesti, il suo recesso tardivo non sana il vizio della partecipazione, e il raggruppamento resta viziato.

 

Le modifiche soggettive: solo "per sottrazione", mai "per addizione"

Questo è il principio cardine consolidato dalla giurisprudenza e che vale la pena memorizzare: le modificazioni soggettive del raggruppamento sono ammesse soltanto a carattere interno — dette anche "per sottrazione" o "per riduzione" — ossia mediante il subentro di soggetti già appartenenti al raggruppamento stesso, e mai mediante l'ingresso di soggetti esterni. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 27 maggio 2021, ha stabilito in modo definitivo l'impossibilità di ricorrere a un soggetto esterno per la sostituzione non solo della mandataria ma anche della mandante, e la successiva Adunanza Plenaria n. 2/2022 ha chiarito l'ammissibilità di queste modifiche in diminuzione anche in fase di gara, e non solo in esecuzione.

La giurisprudenza più recente conferma questo impianto: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1277/2026, ha ricondotto nell'alveo della modifica in diminuzione ammissibile un caso di recesso di alcune imprese con successiva rimodulazione delle quote tra quelle rimaste, a due condizioni precise — che non vi sia elusione di una carenza di requisiti e che le imprese residue conservino integralmente i requisiti richiesti. È un orientamento che offre una ragionevole flessibilità operativa, ma che presuppone sempre una condizione di partenza sana.

 

La regola da portare a casa su modifiche e recesso

• Si può uscire dal raggruppamento, anche senza una motivazione organizzativa specifica, purché chi resta abbia i requisiti per eseguire ciò che manca.

• Non si può far entrare qualcuno da fuori per rattoppare un buco: le sostituzioni sono ammesse solo tra soggetti già presenti nel raggruppamento.

• Non si può usare il recesso per mascherare una carenza di requisiti che esisteva già al momento della presentazione dell'offerta: è il confine che separa una modifica legittima da una condotta elusiva sanzionabile.

 

Quando conviene davvero formare un RTI (e quando è meglio evitarlo)

Arriviamo alla domanda pratica che interessa di più a chi legge. L'RTI non è sempre la risposta giusta, e conoscere le alternative è parte della competenza necessaria per muoversi bene nel mercato degli appalti pubblici.

 

I casi in cui l'RTI è la scelta corretta

•     Manca la capacità dimensionale: l'importo a base di gara è superiore a quanto la vostra azienda può sostenere in termini di fatturato specifico, organico o attrezzature, e un partner con la stessa competenza permette di raggiungere la soglia.

•     Mancano competenze complementari: il bando richiede prestazioni eterogenee che la vostra impresa non copre integralmente, e un partner specializzato nella parte mancante permette di presentare un'offerta completa e credibile.

•     Si vuole ridurre il rischio industriale: su una commessa particolarmente complessa, condividere l'esecuzione con un partner solido distribuisce anche lo sforzo organizzativo e finanziario, oltre che il rischio operativo.

•     Si vuole costruire un track record: partecipare come mandante a un appalto più grande di quelli abitualmente affrontati permette di maturare esperienza e referenze spendibili in gare future, in autonomia.

 

I casi in cui è meglio fermarsi e valutare altro

•     Il partner disponibile non è solido: vista la responsabilità solidale piena, associarsi a un'impresa con difficoltà finanziarie o contenziosi rilevanti significa importare il suo rischio nel proprio bilancio.

•     La parte mancante è marginale: se ciò che non riuscite a coprire è una porzione ridotta dell'appalto, il subappalto può essere una soluzione più semplice e meno impegnativa dal punto di vista della responsabilità, sempre nei limiti previsti dal Codice e dal disciplinare.

•     Manca un requisito specifico ma la capacità operativa c'è: in questi casi l'avvalimento — l'istituto che consente di utilizzare i requisiti di un'impresa ausiliaria — può essere più adatto di un raggruppamento, con un impatto organizzativo minore.

•     Non c'è fiducia reciproca né tempo per costruire un accordo serio: un RTI messo insieme in quarantott'ore prima della scadenza, senza un patto interno scritto, è statisticamente il modo più affidabile per trasformare una vittoria in un problema.

 

Una domanda che consigliamo sempre di porsi prima di procedere: se questa gara la vincessimo, saremmo contenti di lavorare con questo partner per i prossimi tre anni? Perché è esattamente quello che succederà. L'RTI non è un matrimonio, ma è sicuramente una convivenza prolungata, con responsabilità condivise e senza una porta d'uscita facile.

 

Il patto interno: il documento che vi salverà (o la sua assenza che vi rovinerà)

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza regola i rapporti verso la stazione appaltante. Ma non regola, se non in minima parte, i rapporti tra voi e il vostro partner. Ed è proprio lì che nascono i problemi. Le PMI che gestiscono bene i raggruppamenti affiancano sempre al mandato un accordo interno — chiamatelo patto di raggruppamento, regolamento interno, scrittura privata — che disciplina nel dettaglio la convivenza operativa.

 

Cosa dovrebbe contenere, come minimo

1.     La ripartizione analitica delle attività: non solo le percentuali, ma la descrizione concreta di chi fa cosa, con quali risorse e con quali standard qualitativi attesi.

2.     La gestione economica: come vengono ripartiti i corrispettivi, con quali tempistiche interne, chi anticipa eventuali costi comuni (garanzie, polizze, spese di gara) e come vengono ripartiti.

3.     Le modalità di coordinamento operativo: riunioni periodiche, referenti designati da ciascuna parte, strumenti di condivisione delle informazioni, gestione della comunicazione verso la stazione appaltante che passa comunque dalla mandataria.

4.     La disciplina dell'inadempimento interno: cosa succede se uno dei partner non rispetta gli standard concordati, quali penali interne si applicano, come si attiva la rivalsa in caso di responsabilità solidale escussa dalla stazione appaltante.

5.     La gestione delle controversie: una clausola arbitrale o di mediazione che eviti di finire davanti a un giudice ordinario mentre la commessa pubblica è ancora in corso di esecuzione.

6.     La riservatezza e il patto di non concorrenza limitato: cosa succede alle informazioni commerciali scambiate durante la collaborazione, soprattutto quando il partner è anche un concorrente abituale sul mercato.

L'ultimo punto merita un'attenzione particolare, perché è specifico della realtà delle PMI italiane: il partner di RTI di oggi è quasi sempre il concorrente di domani. Condividere numeri, listini, metodi operativi e contatti nell'ambito di un raggruppamento significa esporre informazioni sensibili a un'impresa con cui, sei mesi dopo, ci si potrebbe ritrovare a competere sulla stessa gara. Una clausola di riservatezza ben scritta non è diffidenza: è normale gestione del rischio commerciale.

 

Un caso pratico: come strutturiamo un raggruppamento con i nostri clienti

Un'azienda cliente di Gruppo Italia Retail, attiva nei servizi al settore retail, si è trovata di fronte a un bando di dimensioni superiori a quelle abitualmente affrontate, con una componente di prestazione secondaria che non rientrava nelle proprie competenze dirette. L'istinto iniziale, come spesso accade, era stato quello di contattare rapidamente un'impresa conosciuta per "fare l'RTI e provarci".

Il percorso di affiancamento è partito invece da tre verifiche preliminari, prima di qualunque contatto: l'analisi del disciplinare per identificare la prestazione indicata come principale e quelle secondarie, e le eventuali quote minime prescritte dalla stazione appaltante; la verifica della solidità del potenziale partner attraverso bilanci, regolarità contributiva e riscontri su commesse precedenti; e la simulazione del rischio di responsabilità solidale, cioè la valutazione concreta di cosa accadrebbe al bilancio aziendale se il partner venisse meno a metà esecuzione. Solo dopo queste verifiche si è passati alla costruzione dell'impegno alla costituzione, con la specificazione analitica delle quote di esecuzione, e — passaggio che l'azienda non aveva mai fatto nelle esperienze precedenti — alla redazione di un patto interno che disciplinasse coordinamento, gestione economica, inadempimenti e riservatezza. La gara è stata affrontata con un raggruppamento verticale, con il nostro cliente nel ruolo di mandataria, e soprattutto con la consapevolezza esatta di cosa si stesse firmando.

 

La checklist prima di costituire un RTI

Prima di firmare qualunque impegno alla costituzione, verificate che:

• il disciplinare sia stato analizzato per identificare prestazione principale, prestazioni secondarie ed eventuali quote minime prescritte dalla stazione appaltante;

• tutti i partecipanti possiedano i requisiti generali degli articoli 94 e 95: la carenza di uno solo contamina l'intera partecipazione;

• le quote di esecuzione siano specificate analiticamente nell'offerta, perché l'omissione è un vizio che opera a pena di esclusione;

• la solidità economico-finanziaria del partner sia stata verificata concretamente con documenti, non sulla base di una reputazione riferita;

• sia stata valutata onestamente la capacità della vostra azienda di assorbire la quota del partner in caso di suo venir meno, vista la responsabilità solidale piena;

• sia stata considerata l'alternativa del subappalto o dell'avvalimento, quando ciò che manca è marginale o riguarda un singolo requisito;

• esista un patto interno scritto che disciplini coordinamento, ripartizione economica, inadempimenti, riservatezza e risoluzione delle controversie;

• sia chiaro a tutti che la rappresentanza esclusiva verso la stazione appaltante, anche processuale, spetta unicamente alla mandataria.

 

Costruire aggregazioni che funzionano, non solo che superano la soglia

Il raggruppamento temporaneo di imprese resta una delle leve più efficaci a disposizione delle PMI italiane per accedere a commesse pubbliche altrimenti fuori portata, e il Nuovo Codice, con la maggiore libertà nella scelta della mandataria e la flessibilizzazione del recesso, ha reso lo strumento più accessibile che in passato. Ma la stessa norma che apre queste possibilità impone una responsabilità solidale piena, che rende ogni scelta di partner una decisione strategica e non una semplice formalità procedurale. La differenza tra un raggruppamento che genera crescita e uno che genera contenzioso si costruisce quasi interamente prima della presentazione dell'offerta, non dopo.

Gruppo Italia Retail affianca le PMI italiane nella partecipazione a gare d'appalto pubbliche: dall'analisi preliminare del disciplinare alla valutazione della strategia di partecipazione più efficace — in autonomia, in raggruppamento, con avvalimento o con subappalto — fino alla costruzione della documentazione di gara e alla definizione dei rapporti interni tra i partecipanti al raggruppamento.

 

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• Il nostro team ti affianca nella verifica dei requisiti, nella corretta impostazione delle quote di partecipazione ed esecuzione, e nella definizione degli accordi interni che regolano la convivenza operativa con i partner.

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Domande frequenti sul raggruppamento temporaneo di imprese

 

Un RTI crea una nuova società?

No. Il raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un nuovo ente dotato di personalità giuridica, ma un semplice modulo organizzativo temporaneo, limitato a quella specifica procedura. Ogni impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, pur presentandosi come operatore unitario verso la stazione appaltante.

 

Rispondo solo per la mia quota o per l'intero appalto?

Per l'intero appalto. L'articolo 68, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che tutti gli operatori riuniti rispondono in solido nei confronti della stazione appaltante, nonché verso subappaltatori e fornitori. Le percentuali concordate regolano i rapporti interni tra i partecipanti, non la responsabilità verso l'amministrazione.

 

La mandataria deve essere per forza l'impresa con la quota maggiore?

No, non più. Il Nuovo Codice, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza Caruter, ha eliminato l'obbligo per cui la mandataria dovesse possedere i requisiti maggioritari o eseguire la quota principale, introducendo un'ampia libertà organizzativa nella scelta del mandatario.

 

Bisogna costituire formalmente l'RTI prima di partecipare alla gara?

No: è consentita la partecipazione anche di raggruppamenti costituendi. In questo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori e deve contenere l'impegno esplicito a conferire, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto già indicato in offerta come mandatario.

 

Si può sostituire un'impresa del raggruppamento durante la gara?

Solo "per sottrazione", mai "per addizione": la giurisprudenza consolidata, a partire dall'Adunanza Plenaria n. 10/2021, ammette le sostituzioni esclusivamente tra soggetti già appartenenti al raggruppamento, escludendo l'ingresso di operatori esterni, sia per la mandataria sia per le mandanti.

 

Il recesso di un'impresa fa decadere il raggruppamento?

Non necessariamente: l'articolo 68, comma 17, ammette il recesso purché le imprese rimanenti abbiano i requisiti adeguati a quanto ancora da eseguire, e a differenza del passato non è più richiesta una motivazione organizzativa specifica. Il recesso non può però essere utilizzato per sanare una carenza di requisiti preesistente alla presentazione dell'offerta.

 

Meglio un RTI, un subappalto o un avvalimento?

Dipende da cosa manca: l'RTI è indicato quando serve aggregare capacità operative sostanziali o competenze complementari rilevanti; il subappalto è spesso più semplice quando la parte non coperta è marginale; l'avvalimento è adatto quando manca uno specifico requisito ma la capacità operativa è già presente in azienda. La valutazione va fatta caso per caso sul singolo disciplinare.

 

In sintesi

Il raggruppamento temporaneo di imprese non è una scorciatoia per superare una soglia di requisiti: è uno strumento di aggregazione reale di capacità, che la norma protegge proprio impedendo che venga usato per aggirare le regole di ammissione. Funziona quando nasce da una complementarità autentica, da una verifica seria della solidità del partner e da un accordo interno scritto che disciplini la convivenza operativa oltre a quanto già regolato dal mandato collettivo. Fallisce, con costi che superano largamente il valore della commessa, quando nasce da una telefonata dell'ultimo minuto tra due imprese che non si sono mai davvero chieste cosa succederebbe se qualcosa andasse storto — e nella responsabilità solidale piena introdotta dal Nuovo Codice, "qualcosa che va storto" a casa del partner diventa immediatamente un problema anche vostro.

 

La prossima volta che state per dire "mettiamoci insieme e proviamoci", provate a completare la frase con "…e se tra un anno lui non consegna, io riesco a coprire tutto?". Se la risposta vi mette a disagio, avete appena risparmiato parecchi soldi.

 

Fonti e riferimenti normativi

Per la redazione di questo articolo sono state consultate le seguenti fonti, aggiornate al quadro normativo e giurisprudenziale vigente nel 2026. Questo articolo ha finalità puramente informative e non sostituisce una consulenza specialistica sul caso concreto:

•     D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei Contratti Pubblici (Normattiva)

•     CodiceContrattiPubblici.com — Art. 68, Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

•     CodiceAppalti.it — Articolo 68 e relativa giurisprudenza

•     Italiappalti — Articolo 68: commento e giurisprudenza sui raggruppamenti temporanei

•     Francesca Mazzonetto — RTI negli appalti pubblici: i raggruppamenti tra imprese (2026)

•     Martino & Partners — RTI nelle procedure di servizi e forniture: le novità del nuovo Codice

•     Studio Legale Tristano — I raggruppamenti temporanei di imprese nel nuovo codice degli appalti

•     Sentenzeappalti.it — Requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione nei RTI

•     Sentenzeappalti.it — Sostituzione della mandataria RTI alla luce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

•     LavoriPubblici.it — Consiglio di Stato n. 1277/2026: modifica soggettiva dell'ATI e sostituzione dell'ausiliaria

•     Legislazione Tecnica — Modifica soggettiva RTI e incameramento cauzione provvisoria

•     TuttoGare — Impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo e soccorso istruttorio

AppaltiLab — Mandante ab origine priva dei requisiti speciali: è ammesso il recesso?