A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’iperammortamento è stato sostituito con il nuovo credito di imposta industria 4.0. La Legge di Bilancio 2022 ha ulteriormente prorogato questa agevolazione. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro. Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro. Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020. Credito di imposta del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro Credito di imposta del 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 31/12/2022 (prorogato con DL “Milleproroghe” Art. 3 -Quater) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021 Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/11/2023(termine modificato dal decreto mille proroghe) se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022 Credito di imposta del 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro Credito di imposta del 5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2025 Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento: È prevista la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante Articolo di Franco Rasotto – Rete Agevolazioni BENEFICIARI
AGEVOLAZIONE 2020
AGEVOLAZIONE 2021
AGEVOLAZIONE 2022
AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025
PRECISAZIONI
ULTERIORI BENEFICI
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
ADEMPIMENTI


