È stato pubblicato il decreto relativo agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili che disciplinale modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR. I soggetti beneficiari delle tariffe incentivanti sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER. Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni sopra individuate nel rispetto dei seguenti requisiti: Non è consentito l’accesso agli incentivi in tariffa incentivante: Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio così calcolata: Tariffa premio espressa in €/MWh a) per impianti di potenza> 600 kW b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤600 kW c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Per i potenziamenti di impianti esistenti gli incentivi di cui al presente Titolo si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento, nel limite di quanto previsto all’art. 3, comma 2, lettera a). L’ARERA definisce, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui Titolo II. Il GSE provvede ad erogare le tariffe incentivanti di cui al presente Titolo congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL. La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale TIP Conto Capitale = Tip * (1 – F) Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l’incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all’allegato 1. Fermo restando quanto statuito dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini di quanto previsto dall’articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l’obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 7, del predetto decreto. I beneficiari della misura PNRR di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni: Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it. Sono ammissibili le seguenti spese: Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di TARIFFA INCENTIVANTE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
BENEFICIARI
INTERVENTI AMMESSI PER LE TARIFFE INCENTIVANTI
TARIFFA INCENTIVANTE
TIP: 60 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.
TIP: 70 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.
TIP: 80 + max (0; 180 – Pz)
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh
Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione:
Nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall’articolo 6, comma 1 del presente decreto, la tariffa spettante è determinata come segue:
dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientaleCUMULABILITA’
FODO PERDUTO PER COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI
BENEFICIARI
INTERVENTI AMMESSI
SPESE AMMISSIBILI
recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
cui all’art. 11, nel rispetto dei seguenti principi:
Decreto MASEArticolo di Franco Rasotto - Rete Agevolazioni


