Tipologie di aspettativa sul lavoro, come funzionano e chi ne ha diritto

L’aspettativa sul lavoro è un istituto previsto per legge e regolamentato dai contratti collettivi nazionali del lavoro, per consentire a lavoratrici e lavoratori dei periodi di pausa dal loro impiego. Il datore di lavoro che si trova davanti a una richiesta di questo tipo deve sapere come funziona, in quali occasioni spetta e quando è prevista una retribuzione per l’aspettativa sul lavoro.

Aspettativa sul lavoro: come funziona e chi può richiederla

La legge n. 53 dell’8 marzo 2000 disciplina la possibilità per il personale dipendente di astenersi dall’attività lavorativa per periodi più o meno lunghi, a determinate condizioni e con comprovate motivazioni. Questa norma nasce dalla necessità di garantire un equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata, in particolare per tutelare il diritto alla cura e alla formazione.

L’aspettativa dal lavoro è ulteriormente regolamentata dai CCNL specifici, alcuni dei quali prevedono più casistiche in cui il dipendente può richiedere questo istituto. Il datore di lavoro deve quindi conoscere non solo le disposizioni di legge, ma anche quanto previsto dal CCNL di riferimento per gestire al meglio eventuali richieste.

In alcuni casi, l’azienda non può rifiutare di concedere l’aspettativa alla risorsa che ne fa richiesta, mentre in altri è a sua discrezione accettarla o meno. Inoltre, le normative prevedono casi in cui il periodo di assenza dal lavoro debba essere retribuito, almeno in parte, al lavoratore e altri in cui non vi è alcuna retribuzione ma solo la garanzia del mantenimento del posto di lavoro. Vediamo ora più nel dettaglio le diverse casistiche.

Aspettativa retribuita: a chi spetta e quando è a carico dell’azienda

Come abbiamo accennato, in alcuni casi l’aspettativa sul lavoro può essere retribuita. Questo significa che il dipendente che usufruisce di questo istituto non solo può assentarsi per un periodo più o meno lungo mantenendo il posto di lavoro, ma riceve anche una retribuzione durante l’assenza. Di seguito elenchiamo i casi in cui è prevista un’aspettativa dal lavoro retribuita.

Assistenza a familiari con disabilità

La legge 104 del 5 febbraio 1992 stabilisce la possibilità di usufruire di un massimo di tre giorni al mese o due ore al giorno di permesso retribuito per assistere un familiare con grave disabilità. Per avere questo diritto, il lavoratore o la lavoratrice deve presentare domanda all’INPS con la documentazione che attesta l’invalidità del familiare. Può richiedere l’aspettativa retribuita in base alla legge 104 il coniuge o il genitore della persona con disabilità, oppure i parenti entro il secondo grado (entro il terzo qualora i primi siano assenti o impossibilitati all’assistenza).

Se la persona con disabilità è un minore, il genitore può usufruire di permessi diversi in base all’età del figlio. In particolare, se il figlio ha non più di dodici anni, il genitore può decidere di utilizzare i giorni o le ore di permesso retribuito o di prorogare il congedo parentale. Solo uno dei due genitori (o comunque uno solo dei parenti) può avere accesso all’istituto dell’aspettativa retribuita in base alla legge 104.

L’indennità da corrispondere al lavoratore o alla lavoratrice è pari alla normale retribuzione, senza eventuali indennità legate alla presenza (come il buono pasto). L’importo da corrispondere è a carico dell’INPS, ma deve essere anticipato dal datore di lavoro.

Formazione continua

Per incentivare la formazione professionale continua, molti CCNL prevedono la possibilità di concedere, ai dipendenti che ne facciano richiesta, un certo numero di ore di assenza retribuita per frequentare corsi di formazione organizzati dall’azienda o da centri formativi pubblici approvati dall’azienda.

In questo caso, il datore di lavoro ha la facoltà di decidere se approvare o meno l’aspettativa retribuita per la risorsa che la richiede, e può inoltre decidere il percorso di formazione continua a cui i dipendenti possono partecipare.

L’importo da corrispondere al personale che partecipa alla formazione e il monte ore per l’aspettativa dipendono da quanto stabilito dal CCNL di riferimento. In ogni caso, l’indennità è a carico del datore di lavoro.

Attività di volontariato

Il dipendente che presta attività di volontariato che, per motivi improrogabili, debba essere svolta in orario lavorativo può richiedere un’aspettativa dal lavoro. Perché l’aspettativa venga retribuita è necessario che l’associazione presso cui viene svolta l’attività sia iscritta all’elenco ufficiale del dipartimento della Protezione Civile. Le attività di volontariato per cui è previsto il diritto all’aspettativa retribuita sono:

  • soccorso in eventi in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
  • soccorso in caso di calamità naturali che richiedono l’utilizzo di capacità e mezzi straordinari;
  • attività di pianificazione, formazione e simulazione di emergenza.

Per ciascuno di questi casi è previsto un periodo di aspettativa diverso, che può arrivare fino a un massimo di 180 giorni. L’indennità, pari alla normale retribuzione, viene corrisposta al dipendente dal datore di lavoro, che può eventualmente richiedere un rimborso al dipartimento della Protezione Civile.

I singoli CCNL regolamentano inoltre la possibilità per i dipendenti di richiedere l’aspettativa, generalmente non retribuita, per attività di volontariato presso enti diversi da quelli citati.

Lutto

Per legge, la lavoratrice o il lavoratore che subisce la perdita del coniuge, del convivente o di un congiunto fino al secondo grado di parentela ha diritto a un periodo di assenza retribuita fino a un massimo di tre giorni nel corso dell’anno, da utilizzare entro sette giorni dal decesso del familiare.

I giorni di permesso retribuito per lutto sono a carico del datore di lavoro, che deve corrispondere al lavoratore o alla lavoratrice l’importo della normale retribuzione.

Mutilati e invalidi civili

Le persone con invalidità civile o mutilate, con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50%, o con patologie che necessitano di trattamenti specifici, possono richiedere un periodo di aspettativa retribuita fino a trenta giorni all’anno per accedere ai trattamenti e alle cure legati alla loro malattia.

Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore o alla lavoratrice la stessa retribuzione prevista per l’assenza per malattia.

Donne vittime di violenza

Dal 2015, anche le donne che hanno subito violenza di genere e che sono seguite dai servizi sociali o dai centri antiviolenza hanno diritto a richiedere un’aspettativa retribuita fino a tre mesi, per conciliare le esigenze di riabilitazione con il lavoro.

In questo caso, l’indennità prevista per la lavoratrice è a carico del datore di lavoro ed è pari alla normale retribuzione. Per alcune categorie specifiche, come le lavoratrici stagionali, è invece corrisposta direttamente dall’INPS.

Aspettativa non retribuita: come funziona e chi ne ha diritto

Il personale dipendente può richiedere di assentarsi per un periodo più o meno lungo dall’attività lavorativa, per motivazioni specifiche, rinunciando alla retribuzione ma senza rischiare di perdere il lavoro. Tranne casi eccezionali, l’aspettativa non retribuita non è obbligatoria, il che significa che l’azienda può decidere se concederla o meno. In ogni caso, qualora decida di non concederla, la scelta dovrà essere motivata sulla base di esigenze aziendali specifiche.

Il periodo massimo di aspettativa per un dipendente è regolato dai singoli CCNL e può variare anche in base alla motivazione specifica. Come regola generale, solitamente non può superare i due anni. Il CCNL di riferimento regola anche le modalità di richiesta, approvazione o rifiuto di questo istituto. L’aspettativa non retribuita non dà diritto alla maturazione di contributi o di ratei mensili (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR). In alcuni casi, viene comunque maturata l’anzianità di servizio.

Di seguito vediamo alcune delle motivazioni più comuni per la richiesta di aspettativa non retribuita, tenendo presente che i diversi CCNL possono prevedere ulteriori casistiche e necessità personali.

Formazione di base o formazione professionale

Per il personale che ha maturato almeno cinque anni di attività lavorativa presso l’azienda, è possibile richiedere un’aspettativa dal lavoro non retribuita per completare un percorso di studi (scuola dell’obbligo, diploma, laurea) o per prendere parte a corsi di formazione specifica.

Quest’aspettativa non va confusa con l’aspettativa per formazione continua di cui abbiamo parlato sopra, per la quale è invece possibile richiedere l’aspettativa retribuita. Il datore di lavoro ha la facoltà di concedere o negare i permessi non retribuiti per formazione.

Dottorato di ricerca

Un discorso a parte nell’ambito della formazione va fatto per i dipendenti che vogliano frequentare un dottorato di ricerca. Mentre nel settore pubblico l’aspettativa per il dottorato di ricerca è retribuita, le aziende private possono concedere un periodo di congedo non retribuito, che può eventualmente coprire tutta la durata del dottorato.

Gravi motivi familiari

Da non confondere con l’aspettativa prevista dalla legge 104, l’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari può essere richiesta da un dipendente per accudire il coniuge o i congiunti fino al secondo grado di parentela per qualsiasi tipo di malattia grave o invalidità.

Incarichi pubblici

L’aspettativa per svolgere incarichi pubblici quali parlamentare, sindaco o consigliere comunale o provinciale, è una delle poche tipologie di aspettativa non retribuita che il datore di lavoro non può rifiutare, perché si basa sul diritto costituzionale di ogni cittadina e cittadino di concorrere al governo del Paese. Le modalità di richiesta e gestione sono regolate dal CCNL relativo.

Tossicodipendenza

Per i dipendenti a tempo indeterminato con problemi accertati di tossicodipendenza è prevista la possibilità di accedere a un periodo di aspettativa non retribuita fino a tre anni per prendere parte a programmi di riabilitazione. Se il programma prevede la partecipazione di un familiare, anche quest’ultimo può usufruire del periodo di aspettativa.

Le tipologie di aspettativa sul lavoro, retribuita o non retribuita, sono molte e hanno caratteristiche specifiche spesso stabilite dal CCNL di riferimento. Quando una lavoratrice o un lavoratore richiede un periodo di aspettativa è quindi importante che l’azienda si documenti su ciò che è previsto dal proprio contratto, oltre che dalla legge, per garantire la gestione corretta di questo istituto.

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